Agevolazioni per riconversione a economia circolare

Agevolazioni per progetti di riconversione dei processi  verso l’economia circolare

Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo
per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito
dell’economia circolare

Agevolazioni per riconversione a economia circolare, di seguito l’estratto dal decreto ufficiale

1. Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata
alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa
intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle
intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25
del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle
risorse.

Agevolazioni per riconversione a economia circolare: 2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al
comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano
le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 9 terzo
comma, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese
manifatturiere;
c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di
ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti.
In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati
mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o
ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo
esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

Agevolazioni per riconversione a economia circolare: 4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni di cui al
comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati nell’ambito di una o più unità
locali ubicate nel territorio nazionale;
b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi
previsti per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b) , spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500
mila e non superiori a euro 2 milioni;
c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non
superiore a trentasei mesi;
d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione
di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite
lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key
Enabling Technologies (KETs), relative a:
1) innovazioni di prodotto e di processo in tema
di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali
in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di
compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
2) progettazione e sperimentazione prototipale di
modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento
dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo
di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle
materie prime;
3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la
sanificazione dell’acqua;
4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il
ciclo produttivo;
5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging
intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati;
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse
secondo le seguenti modalità:
a) finanziamento agevolato per una percentuale
nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50
per cento;
b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento
delle spese e dei costi ammissibili.
6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione
delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:
a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere
sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle
risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

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Articolo gentilmente redatto da Agenzia Web Strategia